Criminal appeal dismissed as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds of criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Merone Agnese inadmissible due to its generic and indeterminate nature. The appellant challenged the declaration of criminal responsibility under Article 474 of the Penal Code but failed to specify the elements supporting her criticism. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 474 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds of criticism, preventing the appellate court from identifying the reliefs raised and exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Merone Agnese nata a CERCOLA il 11/11/1987 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Merone Agnese; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerata l'impossibilità di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensor