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Ordinanza — n. 4948/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against usury conviction for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Lippiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on usury, but the Court found the first ground generic and lacking specific details required by law. The second ground was rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or logical consistency of the trial court's reasoning. The third ground regarding mitigating circumstances was dismissed as unfounded given the trial court's valid justification. Consequently, the appeal failed to meet procedural requirements for review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot admit appeals based on generic criticisms of reasoning or re-evaluate factual evidence, requiring specific grounds that allow the appellate judge to exercise its supervisory role.

Parole chiave

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usury conviction appeal generic grounds inadmissibility re-evaluation of evidence mitigating circumstances denial Cassation procedural limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Lippiello Bruno; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di usura, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Thkani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lippiello Bruno nato a NAPOLI il 26/09/1965 avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lippiello Bruno; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di usura, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, .Thkani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026