Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Casillo Franco inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected as generic and indeterminate because it failed to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. The second ground regarding prescription was dismissed based on established precedent that precludes raising such issues after a judgment has been rendered. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the criminal liability claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to allow the reviewing judge to identify the specific criticisms made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Casillo Franco nato a (GERMANIA) il 15/08/1972 avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Casillo Franco; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, ancorché rubricato al punto 1, che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale - e in questo caso insussistente tenuto conto della contestata recidiva qualificata- prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consj4iier estensore Il Presidente RIQLLI MARIA DANI ORSELLINO r DEPOSITATA IN C