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Ordinanza — n. 4945/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new grounds were not raised in the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cimmelli Armando inadmissible because the sole ground of violation of law regarding unjust enrichment under Article 640-ter of the Penal Code was not raised in the appeal judgment. Although the appellant later argued that receiving Bitcoin constituted unjust enrichment, the Court held that such specific allegations must have been explicitly deduced during the appeal phase to be admissible in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640-ter cod. pen.; The grounds for a cassation appeal must be deduced in the appeal judgment; new specific allegations of legal violation raised subsequently are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unjust enrichment Bitcoin procedural requirement abuso di un impianto per l'elaborazione di dati messa in circolazione di monete false reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter cod. pen.
Letto il ricorso di Cimmelli Armando; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione di ingiusto profitto nel reato di cui all'art. 640-ter cod.
art. 640-ter cod. pen
Letto il ricorso di Cimmelli Armando; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione di ingiusto profitto nel reato di cui all'art. 640-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Meloni, Rv. 255194-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cimmelli Armando nato a NAPOLI il 03/09/1984 avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cimmelli Armando; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione di ingiusto profitto nel reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello né è stato allegato che sia stato specificamente dedotto in sede di impugnazione, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (per il riepilogo dei motivi di appello, si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, in ogni caso, la ricezione di Bitcoin sul proprio conto corrente a seguito di artifici e raggiri integra compiutamente la nozione di ingiusto profitto delineata dall'art. 640-ter cod. pen., per tale infatti intendendosi un vantaggio patrimoniale o di altra natura ottenuto attraverso l'inganno, senza che assuma rilievo la circostanza che tale vantaggio ingiusto si traduca necessariamente nella ricezione di una somma di denario avente corso legale, ben potendo consistere in una qualsiasi altra utilità per il soggetto agente (per la nozione di ingiusto profitto nella truffa, si veda Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Meloni, Rv. 255194-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consi stensore Il Presidente je OLLI MARIA DANIELA BORSELLINO D