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Ordinanza — n. 4944/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marino Immacolata inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the sentencing calculation and alleged generic mitigating circumstances, but the court found the appeal grounds too vague and indeterminate to meet statutory requirements. Furthermore, the court noted that the lower court had already granted the requested mitigating factors in their maximum extent, rendering the appeal baseless.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate reasoning procedural code mitigating circumstances court costs sine qua non attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Marino Immacolata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la dosimetria della pena anche in relazione alle invocate circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marino Immacolata nata a NAPOLI il 08/12/1992 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marino Immacolata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la dosimetria della pena anche in relazione alle invocate circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, tra l'altro, oltre alla già denunciata totale indeterminatezza del ricorso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che le invocate attenuanti generiche sono state già concesse dai giudici di merito nella massima estensione (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere tensore Il Presidente GIOVA LLI MARIA DANIELA BORSELLIN