Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Migliaccio Ivan inadmissible due to its lack of specific arguments under Article 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's finding of liability for counterfeit goods, but the court noted the appeal merely repeated reasons already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to provide specific arguments distinct from those already discussed and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Migliaccio Ivan nato a NAPOLI il 23/07/1982 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Migliaccio Ivan; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen. per mancanza del reato presupposto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte di merito, richiamando correttamente l'orientamento della giurisprudenza sul punto (si veda pag. 3 della sentenza), ha evidenziato come i reati di cui agli artt. 473-474 cod. pen. tutelino non tanto la libera determinazione dell'acquirente, il quale potrebbe essere in grado - data la grossolanità della contraffazione, la vendita della merce a prezzi più bassi del normale e in luoghi non autorizzati - di accorgersi della natura non autentica dei prodotti, quanto invece la fede pubblica, intesa come legittimo affidamento nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi.
Nel caso di specie dunque, il comportamento dell'agente, preposto alla vendita di profumi contraffatti, integra compiutamente il reato di cui agli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen., avendo egli la disponibilità di beni provento del delitto di cui all'art. 473 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Con estensore Il Presidente \ARIOLLI MARIA DANIE S LLINO OEPCTATA IN C!