Italian court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments merely repeat lower court findings without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Alva Quispe Francesca Hilda inadmissible due to a lack of specific argumentation. The court found that the appellant's arguments merely reiterated those already rejected by the Court of Appeal without providing new evidence or reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal must offer specific and new arguments; mere repetition of lower court findings or generic admissions of the underlying crime without proving the absence of intent is insufficient to justify a change in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alva Quispe Francesca Hilda nata a (PERU') il 27/12/1983 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alva Quispe Francesca Hilda; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione della ricettazione nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, stante il rinvenimento presso l'abitazione in uso all'imputata di beni provento di furto, la mancata specifica giustificazione della provenienza delle res è elemento che da solo può essere posto a fondamento della presenza del dolo di ricettazione, senza che, d'altro canto, la mera e generica ammissione di aver compiuto il delitto presupposto da parte dell'imputato, omettendo di fornire ulteriori decisivi riscontri o elementi volti a suffragare tale ipotesi alternativa, possa essere di per sé sufficiente a riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui all'art.624 cod. pen. (si veda sul punto, Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282955-01 secondo cui, «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario»); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Presidente MARIA DANI