Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Gregorio Ferraro's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for a crime under Article 640 of the Penal Code, but the appellate court's reasoning was deemed logically correct yet insufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure, preventing the reviewing judge from identifying the specific criticisms raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and thereby depriving the reviewing judge of the ability to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferraro Gregorio nato a CROTONE il 28/11/1983 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ferraro Gregorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere tensore Il Presidente GIOV OLLI MARIA DA E BORSELLINO r- 304) DEpag37-74,