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Ordinanza — n. 4939/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on extortion charges due to lack of specific argumentation and contrary to established legal precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4939/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Messina Sebastiano and Parisi Rosaria inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the conviction for extortion and the failure to reclassify the crime as fraud, but their arguments were deemed repetitive and legally unsupported. The court rejected these claims because the lower court correctly applied the distinction between fraud and extortion based on the certainty of the threatened harm, which the appellants failed to refute with new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The distinction between fraud and extortion relies on whether the threatened harm is presented as certain and actionable by the perpetrator, thereby coercing the victim into an unavoidable choice between payment or suffering the threatened consequence.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion conviction fraud distinction threatened harm inadmissible appeal criminal procedure estorsione istigazione azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso di Messina Sebastiano, nonché l'unico motivo di Parisi Rosaria, che contesta la mancata riqualificazione del fatto in quello previsto dall'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso di Messina Sebastiano, nonché l'unico motivo di Parisi Rosaria, che contesta la mancata riqualificazione del fatto in quello previsto dall'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak
pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Messina Sebastiano nato a CALTAGIRONE il 01/01/1966 Parisi Rosaria nata a LENTINI il 15/11/1968 inoltre: Salerno Bernadetta (PC) ARADA-c-i;e,029t2-2-{-V_ avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Messina Sebastiano e Parisi Rosaria; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Messina Sebastiano, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per concorso in estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte di Appello ha motivato sia con riferimento al contributo causale fornito dall'imputato, provato dall'intestazione della scheda telefonica con cui sovente gli imputati intrattenevano contatti con le vittime per estorcere loro denaro, nonché dall'aver porato in un'occasione i gioielli di una di esse presso il Monte dei Pegni ottenendo in cambio denaro contante mai restituito alla persona offesa, sia in relazione all'elemento psicologico, essendo il Messina pienamente consapevole, ed anzi partecipe attivamente, delle suddette attività criminose, come emerso altresì dalle intercettazioni telefoniche in atti (sul punto, si veda pag. 10 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso di Messina Sebastiano, nonché l'unico motivo di Parisi Rosaria, che contesta la mancata riqualificazione del fatto in quello previsto dall'art. 640 cod. pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01), «il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato» (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo per la sua stessa incolumità, proveniente da soggetti definiti gravemente temibililqualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta); che, nel caso di specie, contrariamente alle argomentazioni difensive, emerge dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. 9-11) c-ome gli imputati abbiano prospettato alle vittime ritorsioni ad opera di sedicenti malviventi di Catania o provenienti dalla Parisi stessa - la quale vantava poteri di magia nera- nel caso in cui non avessero continuato a corrispondere loro ingenti somme di denaro, attraverso delle minacce certamente percepite dalle persone offese come reali e concrete, immediata conseguenza del loro rifiuto a pagare e poste in essere, direttamente o indirettamente, ad opera degli stessi ricorrenti, non traducendosi tali comportamenti in un'induzione in errore delle vittime ma, stante anche le loro particolari condizioni personali, in una secca alternativa fra il continuare le dazioni di denaro o, in caso contrario, subirne le inevitabili ripercussioni;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consiglie tensore Il Presidente GIO