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Ordinanza — n. 4937/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Paterna Santo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments against the conviction for receiving stolen goods were not specific but merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the lower court's exhaustive factual reconstruction based on phone intercepts, surveillance footage, and trace analysis.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely apparent and do not constitute a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Receiving Stolen Goods Evidence Sufficiency prove acquisite illegalmente traffico qualificato di stupefacenti ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paterna Santo nato a GENOVA il 20/01/1983 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paterna Santo; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per due differenti episodi di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che le sentenze di merito ricostruiscono un quadro probatorio assolutamente esaustivo, caratterizzato dalla presenza di elementi inequivoci che permettono di ritenere il ricorrente colpevole del reato a lui ascritto oltre ogni ragionevole dubbio senza che la mancata identificazione dello stesso possa di per sé essere dirimente ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti; infatti, come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata alle pagine 5-9, a carico del ricorrente vi sono le intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra l'imputato e il responsabile del delitto presupposto con cui essi si accordano circa i luoghi e le modalità degli incontri per effettuare lo scambio della merce rubata, nonché l'analisi dei fotogrammi delle telecamere di sorveglianza che immortalano la macchina in uso al Paterna nei suddetti luoghi, l'attività di positioning della p.g. che ha permesso di ricondurre il telefono in uso all'imputato proprio all'interno dell'autovettura (con ciò disattendendo le censure difensive) e l'analisi compiuta sui pacchetti di sigarette rivenduti dal Paterna ad altri esercizi commerciali che haEmrrpermesso di identificare la merce come quella inizialmente acquistata dalle tabaccherie presso cui si sono verificati i furti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il P ente MARIA DA SELLI