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Ordinanza — n. 4936/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and rejecting generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4936/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Manolo Ersimperger inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ersimperger challenged the lower court's finding of liability for attempted robbery and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as mere repetitions of issues already decided at the appellate level without new substantive critique, and noted the lower court's reasoning was logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments; mere repetition of lower court reasoning or failure to address all favorable elements does not justify cassation review.

Parole chiave

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reiteration of arguments generic mitigating circumstances appeal inadmissibility logical coherence court costs and fine prove acquisite illegalmente tentata rapina atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ersimperger Manolo nato a TREVIGLIO il 17/12/1976 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ersimperger Manolo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il Giudice di appello a pagina 6 della sentenza impugnata, riprendendo le considerazioni svolte dal giudice di prima istanza, per fondare l'affermazione di responsabilità dell'Ersimperger ha correttamente valorizzato il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla p.o. in sede di indagini e ripetuto in dibattimento, elemento questo suffragato •dal rinvenimento di un verbale di una sanzione amministrativa a carico dello stesso ricorrente proprio all'interno del furgone utilizzato per perpetrare il delitto;

Da ultimo, le censure difensive volte a minare l'attendibilità del riconoscimento e la rilevanza probatoria del verbale, oltre ad essere meramente reiterative di profili già vagliati dai giudici di merito, prospettano una valutazione alternativa del materiale probatorio non consentito in questa sede se, come nel caso di specie, la motivazione risulta lineare e connotata da sufficiente logicità e coerenza; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) dì una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 e estensore Il Presidente MARIA ORSELLINO DEPOSI