Cassation court dismisses appeal on criminal liability for fraud due to lack of subjective intent and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for fraud under Article 640 of the Penal Code, claiming a lack of subjective intent and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that the appellant's initial performance of economic obligations created a false impression of solvency, which was later exploited through deception and disappearance, constituting clear intent. Furthermore, the court held that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was legally sound as it did not need to address every favorable element, only the decisive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without substantive critique, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court reasonably selected decisive elements without addressing all favorable facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Da Ru' Sabrina nata a MANIAGO il 24/10/1983 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Da Rù Sabrina; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di merito ha correttamente valorizzato la condotta dell'imputata, la quale ha inizialmente onorato i suoi impegni economici, ingenerando così una fiducia nelle controparti tale da poter successivamente fruire di servizi e acquistare beni senza corrispondere la somma dovuta, mentendo sugli avvenuti pagamenti e rendendosi irreperibile una volta richiesto il saldo definitivo, come un indice assolutamente incontrovertibile della sussistenza del dolo iniziale richiesto dall'art.640 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Presidente MARIA DAti• BOR