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Ordinanza — n. 4933/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evidence distortion, upholding conviction for money laundering via unblocked rental bike.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4933/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Nachir Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's claim of evidence distortion regarding the rental bike's lack of a lock failed to disrupt the entire probative reasoning. Consequently, the conviction for money laundering based on the defendant's use of the unblocked bicycle was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The appeal alleging evidence distortion is inadmissible unless the identified error renders the entire probative reasoning illogical, as minor incongruences do not affect the completeness of the judgment.

Parole chiave

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money laundering conviction evidence distortion appeal rental bike unblocked Cassazione inadmissibile probative reasoning logic incidente ciclistico contravvenzione alla circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Nacer Mohamed alias Nachir Mohamed (CUI GZRNP); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Nacer Mohamed alias Nachir Mohamed (CUI GZRNP); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nachir Mohamed (CUI GZRNP) nato a (MAROCCO) il 01/01/1999 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nacer Mohamed alias Nachir Mohamed (CUI GZRNP); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, la quale ha ravvisato la consapevolezza dell'illiceità del bene da parte dell'imputato dalla circostanza che egli stesse utilizzando una bici a noleggio priva del blocco, elemento questo assolutamente idoneo a fondare la responsabilità penale per il delitto di ricettazione, a nulla rilevando la ricostruzione alternativa operata dalla difesa nell'atto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere e ensore Il Presidente GIOV N 4.k