Italian Court dismisses appeals for illegal housing occupation as necessity defense is inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Perugia Andrea and Viviano Nicoletta inadmissible for failing to meet procedural requirements. The defendants argued for a state of necessity defense regarding their illegal occupation of social housing, but the court found their arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court. Consequently, the appeals were rejected because they lacked specific grounds and did not cite current, irremediable dangers required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without new specific grounds or if they fail to demonstrate an actual, transitory necessity justifying illegal occupation of social housing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Perugia Andrea nato a PALERMO il 23/02/1997 Viviano Nicoletta nata a PALERMO il 04/02/2002 avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Perugia Andrea e Viviano Nicoletta; Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art.54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano pagg. 2-3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate»( si veda, Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296- 01), non sono emersi nel procedimento, né la difesa ha allegato, elementi caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile, tale da giustificare l'occupazione abusiva di un alloggio popolare;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che contestano sia l'eccessività della pena siaYnullità della sentenza per omessa considerazione di prove a discarico degli imputati, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Pr