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Ordinanza — n. 4929/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments and failing to raise new mitigating circumstances in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4929/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Osei Samuel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground for appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific new reasoning. Furthermore, the second ground regarding a new mitigating circumstance was rejected because the defense failed to introduce this specific claim in the second-instance proceedings or through supplementary grounds. Consequently, the court held that appeals must offer substantive new arguments rather than rehashing those already considered.

Regesto Legislator

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Art. 62 cod. pen.; Art. 366 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance or if it raises new mitigating circumstances that were not properly raised in the second-instance proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassazione appeal inadmissibility reiteration of arguments mitigating circumstances second instance review supplementary grounds requirement furto di minore entità cosa di poco valore valore litigioso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Osei Samuel; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 366 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 86/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Osei Samuel (Cui 04AQPLS) nato a (GHANA) il 06/02/1991 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Osei Samuel; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte territoriale ha motivato il diniego della suddetta circostanza evidenziando sia il valore del bene sottratto alla persona offesa, sia le concrete modalità della condotta, attraverso un giudizio che, quando non scade nell'illogicità come nel caso in esame, non è censurabile in sede di legittimità (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità così come configurato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo la giurisprudenza, infatti, «non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di una diminuente ove la questione - già proponibile in sede di appello (perché successivo alla sentenza della Consulta) - non sia stata prospettata con Motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni»; nel caso di specie, infatti, dalla lettura del riepilogo dei motivi di appello non risulta che la difesa abbia invocato la speciale attenuante nel giudizio di secondo grado (nemmeno in sede di presentazione delle conclusioni), né che questo aspetto sia stato oggetto di uno specifico motivo di ricorso da parte del coimputato (si vedano, pagg. 4-5), inoltre non è stato allegato in questa sede che questa specifica deduzione sia stata introdotta nel giudizio di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BORSELLINO GIARM