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Ordinanza — n. 4928/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and reiterative of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jonatan Imperatore inadmissible, ruling it generic and merely reiterative of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court found the appellant failed to substantiate his claim of non-punishability due to minor circumstances, noting he had violated the probation measure for a significant period after requesting a heavier sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reiterative of arguments already disallowed by the court of second instance, failing to measure against the reasoning provided.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments criminal procedure probation violation adeguamento della pena remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonatan Imperatore avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo omessa motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE JONATAN nato a ASCOLI PICENO il 24/06/1993 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RG 24529

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonatan Imperatore avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo omessa motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e meramente reiterativo di quello d'appello, disatteso dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag. 6), con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, soprattutto perché risulta che Imperatore avesse violato la misura per un importante lasso temporale e dopo avere richiesto la sostituzione di quella più gravosa.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/202