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Ordinanza — n. 4927/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to procedural violation of specific grounds for challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4927/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory grounds permitted for challenging a plea bargain sentence. The appellant argued the lower court failed to explicitly state the defendant's consent, but the court found the reasoning generic and lacking in specific legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or penalty illegality, and generic defects in motivation do not constitute valid grounds for review.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility defect of motivation consent requirement court costs award commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JAADI IMAD nato il 27/01/1999 avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che Imad El Jaadi, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JAADI IMAD nato il 27/01/1999 avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che Imad El Jaadi, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, ritenendo trattarsi di detenzione di sostanza stupefacente non punibile, perché destinata ad uso personale, con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2025.