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Ordinanza — n. 4922/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing for tax fraud, citing lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4922/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal's sentencing was legally sound and within its discretionary power. The defense argued the sentence lacked a statutory minimum basis, but the court found the reasoning rational and grounded in the specific intensity of the defendant's intent and the non-occasional nature of the conduct. Consequently, the court rejected the challenge as it pertained to the substantive evaluation of the penalty rather than a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Appeal's assessment of the appropriate penalty constitutes a matter of discretionary power, making appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible in a judgment of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion tax fraud legality judgment statutory minimum penal discretion Cassa delle ammende fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANUNZA DAVIDE nato a GENOVA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 4 giugno 2025, che ha parzialmente riformato la decisione resa il 26 marzo 2024 dal Tribunale di Genova, con la quale Davide Manunza era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse nell'anno di imposta 2014, disapplicando la recidiva e rideterminando la pena in un anno, dieci mesi e quindici giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, non essendo stata ancorata al minimo edittale la pena base, è manifestamente infondato, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di appello ragionevolmente escluso la possibilità di ridurre la pena base, in ragione della particolare intensità del dolo, desunta dall'elevato importo delle fatture emesse e dal carattere non occasionale della condotta, replicata nell'anno successivo e posta in essere anche nell'anno precedente (sebbene il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione), pena base del resto calcolata in misura di poco superiore al minimo edittale (pag. 3 della decisione gravata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l