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Ordinanza — n. 4920/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late; defendant present in videoconference so extended time rule did not apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4920/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging the second-instance judgment. Although the defendant was present in a videoconference during the appeal hearing, the court ruled that the specific provision extending appeal deadlines for absent defendants did not apply to this scenario. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The extension of appeal deadlines for defendants present in videoconference does not apply; late appeals are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal late filing videoconference presence procedural deadline inadmissible appeal tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Considerato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLAJUNWAN ALABA nato il 01/12/1980 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; //7 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2025, con la quale Alaba Olajunwan era stato condannato alla pena di anni 8, mesi 10, giorni 6 di reclusione ed euro 34.445,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61, n. 11-quater, cod. pen., per aver detenuto presso la propria abitazione, nella quale era ristretto in regime di detenzione domiciliare, sostanze stupefacente del tipo eroina e cocaina; fatti accertati in Castel Volturno (CE) il 12/03/2024.

Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 4 agosto 2025, a fronte di sentenza emessa il 16 giugno 2025, depositata il 20 giugno 2025, con termine per il deposito della motivazione fissato in 15 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 31 luglio 2025. Considerato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di sentenza emessa dalla Corte territoriale all'udienza del 16 giugno 2025, nella quale l'imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, era presente in videoconferenza.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 202