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Ordinanza — n. 4919/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation sentence for procedural violation of specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory grounds permitted for challenging probation sentences. The appellant argued violations of sentencing articles regarding motivation and balancing, but the court found these arguments generic and unrelated to the required grounds of appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against probation sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on general lack of motivation or balancing errors are inadmissible.

Parole chiave

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probation sentence appeal procedural inadmissibility statutory appeal grounds Cassation procedure penal code violation commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 113 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
e sul giudizio di bilanciamento fra circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con affermazioni del tutto generiche e assertive.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
I. n. 103 del 2017
1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 133 cod. pen
art. 69 cod. pen
e sul giudizio di bilanciamento fra circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con affermazioni del tutto generiche e assertive.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUDEN ABDELJALIL nato il 23/10/1999 avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che El Mouden Abdeljalil, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione degli artt.113 e 69 cod. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 08 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, con cui gli è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, quale aumento in continuazione alla pena inflittagli dal Tribunale di Sondrio con sentenza del 16 luglio 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sui criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen. e sul giudizio di bilanciamento fra circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma I'll dicembre 2025.