Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4914/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4914/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a settlement sentence based on a lack of motivation regarding the subjective and objective elements of the crime, which the court found to be generic assertions rather than valid grounds for appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds; generic challenges to motivation regarding crime elements are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal Article 448 criminal procedure inadmissible appeal grounds lack of motivation subjective and objective elements procedural costs Fine Fund penalty commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
Art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 luglio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che Nicola Pepe, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 luglio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato contestato, con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma I'll dicembre 2025.