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Ordinanza — n. 4911/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding non-punishment or prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4911/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Costantini inadmissible for being too generic and lacking specific legal or factual arguments. The appellant challenged the conviction for VAT fraud evasion, arguing a lack of reasoning on potential non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the expiration of the limitation period. The court rejected these claims because the lower court provided ample reasoning on criminal responsibility and explicitly addressed the recidivism, which extended the limitation period, rendering the appellant's vague objections outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations without specifying the legal or factual grounds supporting the claim of non-punishment or prescription, especially when the lower court has already addressed the relevant issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-punishment causes prescription period recidivism effect VAT fraud evasion legitimacy review scope recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI MAURIZIO GIUSEPPE nato a OSTIGLIA il 14/12/1962 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Verona il 5 maggio 2021, con la quale Maurizio Costantini era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver emesso, nella qualità di titolare della Nigna Plastik di Costantini Maurizio Giuseppe, fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione della imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014; fatto commesso in Gazzo Veronese fino al 04/12/2014, con recidiva reiterata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed intervenuta prescrizione, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo il ricorrente, a fronte di un'ampia motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato (v. pag. 6 della sentenza impugnata), spiegato quali fossero le cause di non punibilità dedotte e non esaminate dalla Corte territoriale, né quando fosse maturato il termine prescrizionale, considerato peraltro che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata, seppur in regime di equivalenza alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., eleva della metà il massimo edittale della pena - sei anni di reclusione, in ragione dell'epoca di commissione dei fatti - e, conseguentemente, il termine di prescrizione ordinario e quello massimo.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'il dice