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Ordinanza — n. 4907/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to raise new grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for failing to appear at a police station for a football match, arguing the trial judge lacked motivation and incorrectly denied non-prosecution and mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting the appellant failed to propose the 'estraneità' (non-involvement) ground in the appeal and that the lower court properly applied the law regarding recidivism and lack of positive elements for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and raise new grounds; generic complaints or those not properly raised in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity non-prosecution ground mitigating circumstances procedural costs football match offense recidivism defense esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLECCHIA SALVATORE nato a NAPOLI il 16/06/1969 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2023, con la quale Salvatore Pellecchia era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 6 I. n. 401 del 1989 per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Milano, non presentandosi presso il Commissariato P.S. di Pozzuoli (NA), nei tempi prescritti, in occasione dell'incontro di calcio valevole per la Coppa Italia tra le compagini AC Internazionale e Pordenone Calcio; fatto accertato in Pozzuoli il 12/12/2017.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sostenendo carenza di motivazione sulle doglianze proposte con i motivi di appello in ordine alla estraneità del ricorrente rispetto ai fatti contestati, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, essendo la doglianza della estraneità del ricorrente ai fatti contestati nuova, perché non proposta in appello, mentre, con riferimento alle ulteriori doglianze, la Corte territoriale (v. pag. 2, 3, 4 della sentenza impugnata) ha adeguatamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'invocato istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ricorrendo l'occasionalità delle condotte, per aver l'imputato già riportato due condanne per il medesimo reato, ed ha poi affermato, quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamento sanzionatorio, rimarcando, in maniera pertinente, le condanne riportate dall'imputato e l'inefficacia dissuasiva dei benefici accordatigli (pena sospesa, non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e detenzione domiciliare) e dei periodi di restrizione della libertà personale in precedenza sofferti.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, connma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'1