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Ordinanza — n. 4906/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and merits-only arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Arcone inadmissible for failing to meet specificity requirements and for raising merits-based arguments inappropriate for a review of legality. The appellant challenged a conviction for unauthorized parking and unauthorized access to a municipal area, arguing the lower court's reasoning was illogical and violated procedural law. The court rejected these claims because the appellant's arguments merely reproduced those already fully examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals must be specific and cannot raise merits-based arguments already decided by the lower court, rendering generic or repetitive grievances inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity merits arguments cassation unauthorized parking offense procedural violation claim divieto di molestie violazione del divieto d'entrata contravvenzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
peri., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCONE CIRO nato a NAPOLI il 23/05/1969 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 30 maggio 2024, con la quale Ciro Arcone era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 282 del 1995 per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo, nonché del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per non aver osservato il divieto di accedere all'area del comune di Napoli comprensiva di via Nisco e Largo Vasto a Chiaia, continuando a svolgere su detta strada l'attività di parcheggiatore abusivo; fatto accertato in Napoli il 16/07/2022.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge processuale, sostenendo carenza di motivazione sul motivo di appello relativo alla nullità del provvedimento del Questore per inefficacia, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale (v. pag. 2 della sentenza impugnata) adeguatamente chiarito che l'ipotesi contravvenzionale contestata - art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, vigente ratione temporis -, relativa alla violazione del divieto di accesso ad un'area territoriale comunale impartito dal Questore, non richiedeva la procedura di preventiva convalida del provvedimento questorile, invece richiesta dalla ipotesi di reato disciplinata dall'art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, secondo il richiamo previsto dal comma 4 della medesima disposizione normativa, ipotesi quest'ultima non contestata nel presente procedimento.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roman