Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the alleged lack of reasoning in the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was too generic and lacked specific legal and factual arguments. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and contradictory, but these claims did not correspond to specific points raised in the prior appellate proceedings. The court ruled that cassation grounds must be precise and cannot merely reiterate the appeal's arguments without new substantive justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation grounds must be specific and determinate, prohibiting generic attacks or mere references to appeal arguments without new substantive legal or factual reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE MARIANGELA nato a CROTONE il 20/04/1984 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa il 08/05/2024 dal Tribunale di Crotone, con la quale Mariangela Pugliese era stata condannata ad un anno di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, commesso in Isola Capo Rizzuto (KR) in data 02/09/2021 e in data 04/04/2022, per aver omesso di comunicare informazione dovute, in base alle quali non avrebbe potuto godere del beneficio, percepito indebitamente nel periodo indicato in imputazione.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata per vizio di motivazione, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, sostenendo una illogicità ed una contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e prospettata in ordine ai punti evidenziati nei motivi di appello, non riproposti nel ricorso, dovendosi ricordare in proposito che, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare; requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame; conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2023, Casamento;
Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani