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Ordinanza — n. 4899/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds against appellate court's recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Salvadori's appeal inadmissible for failing to provide specific grounds challenging the appellate court's reasoning on recidivism. The appellant merely contested the timing of the last crime without adequately refuting the court's analysis of the five-year statute of limitations and the nature of prior fraud convictions. The court upheld the lower court's discretionary assessment of dangerousness and concluded that the appeal's arguments fell outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific confrontation with the appellate court's detailed reasoning regarding recidivism and dangerousness.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism assessment statute of limitations discretionary judgment legitimacy review reiterazione di reati penali bancarotta fraudolenta guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORI ESTER nato a FIRENZE il 27/09/1964 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 febbraio 2025, che ha parzialmente riformato la decisione resa dal Tribunale di Prato il 21 febbraio 2024, con la quale Ester Salvadori era stata condannata alla pena di mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 833,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, rideterminando la pena in mesi cinque, giorni venticinque di reclusione ed euro 550,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, limitandosi a contestare che l'applicazione della recidiva era stata fondata su un dato errato, vale a dire la commissione dell'ultimo reato a breve distanza da quello in contestazione, è manifestamente infondato, perché generico e privo di un adeguato confronto con l'ampia motivazione della sentenza ricorsa, avendo la Corte territoriale (v. pagine 7 e 8 della sentenza) preso in considerazione, per un verso, i tre decreti penali di condanna relativi a fatti di reato commessi negli anni 2003, 2005 e 2007, sottolineando che i fatti del 2007 di cui al decreto penale di condanna del 24/02/2009, definitivo il 02/10/2009, precludevano l'estinzione dei reati precedenti, per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., ma che l'imputato aveva anche riportato altra condanna per bancarotta fraudolenta, con sentenza del 06/03/2013, divenuta irrevocabile il 01/04/2014, mettendo così in evidenza che l'imputato non avesse commesso i fatti oggetto di processo a così marcata distanza di anni da quelli precedentemente giudicati e che, peraltro, l'ultima condanna intervenuta non fosse così risalente rispetto al reato per cui si procedeva, infine rimarcando:

a) che alcuni dei precedenti penali fossero della stessa indole e commessi nell'esercizio di attività imprenditoriale;

b) che le modalità ed oggetto della condotta di reato risultassero espressione di una accentuata ed attualizzata pericolosità, come emergente dall'entità dell'omissione, pari al doppio del valore soglia, e dalla mancanza di alcuna condotta successiva riparatoria, simbolica o parziale. Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; valutazione rientrante nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in