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Ordinanza — n. 4898/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of specific penalty illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellate court failed to evaluate Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court ruled that such grounds were explicitly waived during the conciliation process. Consequently, the court applied established jurisprudence stating that only specific defects regarding the formation of will or public prosecutor consent are admissible in this context, excluding general complaints about the penalty's calculation or the waiver of Article 129.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals involving conciliation, cassation appeals are admissible only for defects regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent rulings, while complaints about waived grounds, lack of Article 129 evaluation, or non-specific penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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conciliation appeal inadmissible appeal waived grounds penalty determination Article 129 c.p.p. remissione della pena sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord il 18 febbraio 2019, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 648, comma 4, cod. pen.
pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., ha rideterminato la pena per l'odierno ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, essendosi proceduto in ordine al reato di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha censurato l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha censurato l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord il 18 febbraio 2019, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
art. 648 c.p
pen., ha rideterminato la pena per l'odierno ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, essendosi proceduto in ordine al reato di cui all'art. 648 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha censurato l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord il 18 febbraio 2019, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., ha rideterminato la pena per l'odierno ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, essendosi proceduto in ordine al reato di cui all'art. 648 c.p. È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha censurato l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 202