Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded lack of motivation regarding simple bankruptcy charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ivan Denaro's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for simple bankruptcy inadmissible. Denaro argued the lower court failed to balance circumstances under Article 133 of the Penal Code, but the Court found this claim generic and unsupported by specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Denaro was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of motivation regarding the balancing of circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is congruous, logical, and sufficiently detailed to justify the judgment of equivalence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENARO IVAN nato a SIRACUSA il 30/12/1975 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ivan Denaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per più fatti di bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito ne ha confermato il giudizio di equivalenza indicando in maniera congrua e logica gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare facendo riferimento alla grave negligenza dell'imputato, l'ingente danno cagionato, la capacità a delinquere (tratta dai suoi numerosi precedenti); e il ricorso si affida a enunciati assertivi, limitando a un generico rimando all'atto di appello ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il