Cassation court dismisses appeal for fraud conviction due to lack of specific criticism and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that mitigated the sentence for fraudulent bankruptcy, citing vague grounds regarding payment receipts and accounting discrepancies. The court rejected these arguments as generic, lacking specific criticism of the lower court's reasoning, and noted the appellant merely proposed a different merit assessment which is not permitted in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide a specific and effective criticism of the contested judgment's reasoning, merely proposing a different assessment of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI DOMENICO nato a VALLERANO il 22/04/1958 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Mariani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'importo sub A.3 della rubrica (alla luce, segnatamente, della quietanza in atti) - non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l'effettività del pagamento in discorso alla luce pure dell'assenza di ogni rapporto commerciale tra la fallita e il soggetto (GEIMM s.r.I.) che ha emesso la quietanza, di cui il curatore ha rassegnato l'inesistenza; - il secondo motivo - che lamenta il vizio di motivazione rispetto alla prospettata insussistenza del fatto relativo all'operazione sub B.2. - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto della riscossione della somma de qua sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore, rilevando in maniera congrua come la distrazione della somma abbia avuto luogo (avendo il curatore ipotizzato solo che la mancata appostazione dell'incasso in contabilità fosse dovuto a un mancato aggiornamento ma non l'esazione di essa); e tale profilo non è stato qui oggetto di puntuale censura; - il terzo motivo - che adduce la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sempre con riguardo alle operazioni sub A.3. e B.2. - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte di merito ha dato conto degli elementi da cui ha tratto la falsità della documentazione relative alle operazioni compiute dall'imputato e, quanto a quella più recente, del contrasto tra l'effettivo incasso e il dato contabile, in tal modo indicando in maniera adeguata un indice di fraudolenza dei fatti distrattivi, rilevante anche sotto il profilo del prescritto dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 01;
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e il ricorso non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma prospetta un diverso apprezzamento di merito qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che esime dall'immorare che dalla stessa allegazione difensiva in maniera contraddittoria - e quindi inidonea a criticare la decisione impugnata - si trae che la distrazione più recente, di importo non elevato, sia da collocare nel 2013 ossia in un periodo in cui erano già iniziate le difficoltà dell'impresa era in crisi); rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la quale il difensore ha contestato l'inammissibilità dei motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di quanto in essi esposto;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.