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Ordinanza — n. 4882/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4882/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAFFINI GABRIO nato a CITTA DI CASTELLO il 02/11/1954 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Gabrio Caraffini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati per cui egli aveva riportato condanna in primo grado, ad eccezione di quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi D. ed E. della rubrica, per cui ne ha confermala l'affermazione di responsabilità, rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì un generico rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello che non sarebbero state vagliate (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4882/2026 — snpen · Corte di Cassazione: ed E. della rubrica, per cui ne ha confermala l'affermazione di responsabilità, rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì un generico rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello che non sarebbero state vagliate (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale addebito di tasse motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAFFINI GABRIO nato a CITTA DI CASTELLO il 02/11/1954 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabrio Caraffini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati per cui egli aveva riportato condanna in primo grado, ad eccezione di quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi D. ed E. della rubrica, per cui ne ha confermala l'affermazione di responsabilità, rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì un generico rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello che non sarebbero state vagliate (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in particolare con riguardo all'elemento soggettivo, nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui al capo E. - è manifestamente infondato in quanto già la sentenza di primo grado, pur dando conto della perquisizione e del sequestro, da parte della Guardia di Finanza, di «documentazione della progetto Pluricom e della Gepafim», ha indicato gli elementi di prova (segnatamente, dichiarativa) da cui ha tratto che le scritture contabili non siano stare rinvenute perché sottratte, inserendo anche tale agire in un disegno criminoso dell'imputato; rispetto a tale ordine di argomentazioni, di cui pure deve tenersi conto in ragione della conferma della sentenza di primo grado da parte di quella impugnata (cfr.

Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01);), il ricorso è del tutto generico poiché si incentra ex se sul sequestro da parte della Guardia di Finanza senza alcuna specificazione (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui ai capi D. e D.1., infine l'omessa motivazione sul giudizio di responsabilità penale dell'odierno imputato - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha attribuito proprio all'imputato il ruolo centrale nella vicenda caratterizzata dall'ottenimento di ingentissimi finanziamenti, per il tramite di documentazione atta a mostrare un'apparente società degli enti in discorso, i cui importi sono poi stati distratti dagli impieghi sociali; in tal modo, dunque, la sentenza impugnata ha dato conto anche della sussistenza del prescritto dolo generico; e tale piano argomentativo non può dirsi ritualmente censurato dal ricorso che, a ben vedere, prospetta un'alternativa ricostruzione delle vicenda senza denunciare ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); -79 rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la quale il difensore ha contestato l'inammissibilità dei motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di quanto in essi esposto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del