Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and uncorrelated legal arguments regarding non-punishment and sentencing. The court rejected the appeal as it failed to substantiate claims with case-specific evidence or jurisprudence. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision emphasizes that vague assertions without factual correlation do not meet procedural requirements for cassation review. This ruling reinforces the necessity of precise legal reasoning tied to specific facts in criminal appeals. The court's stance ensures that only well-founded arguments reach the highest judicial level. Ultimately, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and leniency under Article 62, but the court found these arguments generic and uncorrelated to the specific case facts. The court rejected the appeal because the appellant merely repeated previous assertions without providing evidence or linking cited jurisprudence to the current trial's evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, cod. pen.; Art. 62, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, assertive, and fail to correlate cited jurisprudence or evidence with the specific facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTONI GIORGIO nato a ROMA il 26/08/1981 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giorgio D'Antoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis, cod. pen. - è patentemente generico poiché, oltre ad assumere in maniera assertiva la particolare tenuità dei fatti, contiene richiamati giurisprudenziali senza correlarli al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che assume la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62, co. 4, cod. pen. - oltre a contenere, come il precedente, richiami giurisprudenziale non correlati al caso in esame, si limita a contestare - in maniera apodittica - la correttezza della valutazione della Corte di merito, fondata su elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza addurre il travisamento della prova, ossia prospetta un più favorevole apprezzamento di fatto (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la quale il difensore si è limitato a insistere nei motivi di ricorso e a chiederne l'accoglimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso