Cassation court dismisses appeal for assault charges due to manifestly unfounded lack of recidivism exclusion argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to exclude recidivism, but the court found this claim unfounded as the trial court had already cited numerous prior serious offenses of the same nature. Consequently, the court ruled the lower court's reasoning was sufficient and the appellant's generic allegations failed to constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect of motivation is manifestly unfounded because the lower court has adequately referenced prior serious offenses to justify the finding of recidivism and increased danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTERA SALVATORE nato a CASORIA il 20/02/1977 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Lettera ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per i delitti di percosse, minaccia e violazione di domicilio a lui contestati; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto riferimento ai plurimi precedente anche per reati gravi e della medesima indole di quelli oggetto del presente procedimento e ha dato conto nel corpo della motivazione della specifica gravità e della ripetizione di questi ultimi, così rendendo una motivazione congrua e logica della maggiore pericolosità dell'imputato; e il ricorso contiene allegazioni generiche, segnatamente in ordine alla natura e al tempus dei precedenti, inidonee a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0