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Ordinanza — n. 4879/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against forgery conviction for failing to prove evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4879/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for forgery. The appellant's arguments merely reiterated previous points without demonstrating a specific misrepresentation of evidence. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 49 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate a specific misrepresentation of evidence or merely reiterates arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility forgery conviction misrepresentation of evidence procedural costs Corte di Cassazione ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
Rilevato che Satomi Hadzovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 49 cod. pen
Rilevato che Satomi Hadzovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC SATOMI nato a ROMA il 04/10/1995 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Satomi Hadzovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale, nello specifico dell'art. 49 cod. pen., e il vizio di motivazione della sentenza - reitera il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica (che, in particolare, indicando le caratteristiche del documento contraffatto, ha chiarito le ragioni per cui non ha ritenuto il fatto inoffensivo; cfr. spec. p. 4 della sentenza impugnata) e, in maniera irrituale, riporta elementi di fatto, richiedendone una valutazione alternativa non permessa in questa sede senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente taluni passi delle deposizioni: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0