Cassation court dismisses appeal for fraud bankruptcy due to lack of subjective and objective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the fraud bankruptcy conviction lacked necessary subjective and objective elements, but the court found the appeal failed to properly challenge the lower court's evidence regarding the sale of assets. Consequently, the court ruled that the appeal did not constitute a valid legal challenge under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 Cost.; Art. 530 c.p.p.: An appeal must specifically allege a violation of law; mere repetition of factual allegations or failure to demonstrate a clear misreading of evidence renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONI SANDRO nato a PISA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Sandro Leoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 27 Cost. e art. 530 cod. proc. pen., in ragione dell'insussistenza del reato di cui al capo 2) della rubrica per carenza di elemento soggettivo e oggettivo -, lungi da contenere rituale censure di legittimità, reitera per il tramite di enunciati versati in fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), oltre che per il tramite di apodittici riferimenti alle allegazioni difensive, il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che - come già la sentenza di primo grado (cfr. spec. p. 16) - ha indicato in maniera congrua gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che la vendita dei beni de quibus, distratti dal compendio aziendale, non abbia in effetti avuto luogo (cfr. spec. p. 8, ove si fa riferimento non solo al prezzo di vendita inferiore all'effettivo valore, mai incassato, quanto anche al fatto che essi fossero presenti nella sede sociale mesi dopo l'emissione della relativa fattura, evidenziando come non constino neppure attività volte all'incasso del prezzo); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci