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Ordinanza — n. 4872/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding fraudulent bankruptcy. The court rejected the appeal as lacking merit and ordered costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4872/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Alireza Adami inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for fraudulent bankruptcy based on alleged violations of law and reasoning errors regarding his liability. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly identified that Adami transferred his business branch to his sisters at an undervalued price and diverted assets to an unprofitable loan, demonstrating the requisite fraud and subjective intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack factual basis, as the appellate court's reasoning is not subject to re-examination when it is logically sound and adequately addresses the evidence.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy inadmissible appeal manifestly unfounded subjective intent court costs asset diversion criminal procedure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMI ALIREZA nato il 12/06/1955 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alireza Adami ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, che l'imputato ha ceduto alle sorelle a un prezzo inferiore al valore effettivo (chiarendo in maniera puntuale gli elementi su cui ha fondato tale conclusione) il ramo di azienda de quo poco prima del fallimento ed ha quasi interamente destinato le proprie giacenze a un finanziamento infruttifero alla sorella (da restituire in un lasso di tempo significativo); la Corte di merito ha evidenziato la concreta pericolosità di tali operazioni per le ragioni dei creditori dell'impresa fallita; ed ha disatteso con un'argomentazione non manifestamente illogica - dunque, qui non sindacabile - la prospettazione difensiva, secondo cui tale finanziamento sarebbe stato invece conveniente), in particolare osservando la distonia tra l'asserita mancanza di disponibilità dell'imputato e il finanziamento (sia pure parziale) dell'acquisto tramite leasing da parte della società partecipata dalla sorella dell'immobile ove si esercitava l'attività di impresa (esercitando il diritto di prelazione ceduto dall'imputato, per non perdere l'avviamento), a fronte del carattere infruttifero del finanziamento e del prospettato mantenimento da parte sua del godimento dell'immobile sopportando, tuttavia, ulteriori esborsi (ossia corrispondendo alla società della sorella un canone da destinare a sua volta al pagamento dei canoni di leasing, peraltro dopo aver ceduto pure il ramo di azienda alla medesima società esercitata dalle sorelle); in tal modo, la Corte territoriale si è espressa in maniera adeguata anche in relazione alla fraudolenza del fatto e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rispetto a quanto allegato con l'atto di appello; e rispetto a tale iter, il ricorso ha reiterato il medesimo ordine di allegazioni, perorando un alternativo apprezzamento, qui non consentito (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos