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Ordinanza — n. 4871/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy, ruling the generic charge stands despite accounting irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for generic fraudulent bankruptcy. The appellant argued violations of procedural and substantive laws regarding subjective intent and accounting qualifications, but the court found these arguments factually unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 521, 522 c.p.p.; Art. 216, 217 l.f.: The court rejects appeals that merely offer an alternative factual reconstruction or criticize the evidentiary assessment without alleging specific procedural violations or misinterpretation of the law.

Parole chiave

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generic fraudulent bankruptcy inadmissible appeal accounting irregularities subjective intent court costs and fine documenti bancari bancarotta fraudolenta inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 521 c.p.p.
279838 - 01); con la conseguenza che è manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 521 cod.
Art. 522 c.p.p.
Art. 216 l.f.
pen., la violazione dell'art. 216 legge fall.
Art. 217 l.f.
con riguardo all'elemento soggettivo e alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 217, comma 2, legge fall., nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: - il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d.
Art. 616 c.p.p.
268360 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 521 cod. proc. pen
279838 - 01); con la conseguenza che è manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati
Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGINI ALBANO nato a LUCCA il 21/01/1970 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; , 7.\/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Albano Biagini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 216 legge fall. con riguardo all'elemento soggettivo e alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 217, comma 2, legge fall., nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: - il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, ossia per aver tenuto la contabilità in maniera tale da non consentire di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (cfr. spec. p. 4 s. della sentenza impugnata, dove espressamente si afferma l'irregolare tenuta della contabilità, alla luce delle gravi anomalie rilevate in essa e delle parziali annotazioni), senza che il riferimento alla mancata consegna dei mastrini dei conti abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto per cui è stata resa condanna, punito a titolo di dolo generico (cfr.

Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01); con la conseguenza che è manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - nel resto il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando al compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d