Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit arguments and insufficient evidence of procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Michele Rullo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rullo challenged the second-instance judgment on grounds of inadequate reasoning and alleged violations of criminal procedure articles, yet his arguments remained generic without specific evidence of proof distortion. The court rejected these claims because they failed to substantiate the alleged defects in the lower court's logical assessment of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely proposes an alternative merit assessment without effectively censuring the reasoning of the contested judgment or providing sufficient evidence of a violation of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO MICHELE nato a ARIANO IRPINO il 08/05/1989 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Michele Rullo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. e 483 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito, senza neppure addurre il travisamento della prova - peraltro, non contestando la redazione dell'atto da parte dell'imputato ma deducendo solo che la sua firma non era autenticata né corredata da copia del documento di identità, dati ex se insufficienti a censura la motivazione della sentenza impugnata - con la quale non si confronta segnatamente nella parte in cui ha dato conto in maniera congrua e logica e conforme al diritto le ragioni per cui ha ritenuto documentalmente provata la falsità della dichiarazione (anche in relazione al tempo della sopravvenuta assoluzione del ricorrente in altro procedimento; cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i