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Ordinanza — n. 4865/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific argument on particular leniency grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Nicola Borgia inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds. The appellant argued for non-punishability based on the particular leniency of the offense under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding the crime's gravity and the defendant's prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal alleging violation of the law regarding particular leniency must specifically address the factual and legal reasons for the lower court's rejection; generic denunciations without specific analysis of the concrete gravity of the offense or the circumstances of the case are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds particular leniency criminal procedure court costs penal code specific analysis ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
pen; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen.I, profilo non oggetto di specifica censura da parte del ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA NICOLA nato a BARI il 26/10/2000 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (.17(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nicola Borgia ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-ter, n. 1, cod. pen; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è generico in quanto la Corte di merito ha escluso gli estremi della particolare tenuità del fatto non soltanto in ragione del precedente arresto dell'imputato (per detenzione di stupefacenti) e della condanna per lui riportata per la violazione della disciplina sulle armi) ma - come già il primo Giudice - sulla scorta di un apprezzamento della concreto gravità del fatto in ragione del contesto spazio-temporale in cui è stato commesso (ossia a parametri contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen.I, profilo non oggetto di specifica censura da parte del ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il