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Ordinanza — n. 4864/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4864/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISTOIA PATRIZIO nato a FASANO il 29/04/1974 PICCIRILLO FRANCESCO VITO nato a BARI il 20/11/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4864/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISTOIA PATRIZIO nato a FASANO il 29/04/1974 PICCIRILLO FRANCESCO VITO nato a BARI il 20/11/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Parole chiave

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motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
in relazione all'art. 416 cod. pen.- e il terzo motivo (erroneamente indicato con il n.
art. 133 cod. pen
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISTOIA PATRIZIO nato a FASANO il 29/04/1974 PICCIRILLO FRANCESCO VITO nato a BARI il 20/11/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Patrizio Pistoia e Francesco Vito Piccirillo ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che - per quel che qui rileva - ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti del secondo, confermando la penale responsabilità di Pistoia per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e di Piccirillo per i reati di cui agli artt. 476 , 491-bis, 468, 615-ter, , 479, 476, 482, 640 comma 2, n. 1, cod. pen., oltre al trattamento sanzionatorio irrogato al Pistoia; considerato quanto al ricorso del Pistoia, che: - il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in ragione dell'incompatibilità del Giudice di primo grado - è manifestamente infondato poiché l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio. (Sez.

U, n. 23 del 24/11/1999 - dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 - 01); - il secondo motivo - che assume il vizio di motivazione, l'erronea valutazione della prova e la violazione degli artt. 125 e 179 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen.- e il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4) - che assume il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - sono patentemente generici e versati in fatto poiché si affidano a enunciati volti a perorate un diverso apprezzamento di fatto peraltro avendo riguardo a elementi esposti nell'ordinanza cautelare resa nei confronti del ricorrente e non all'iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il quarto motivo (erroneamente indicato con il n. 5) - che adduce la violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen in ordine al trattamento sanzionatorio e alla recidiva - è del tutto privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici non riferibili puntualmente al caso in esame (se non per l'assertivo riferimento alle condizioni di vita dell'imputato), il che esime dall'immorare oltre; considerato che l'unico motivo di ricorso del Piccirillo - che denunciato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale, nel modificare in mitius la pena in accoglimento in parte qua del gravame, valorizzando il positivo contegno processuale e così dando conto in maniera congrua e logica dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ha determinato la pena ben per il reato più grave al di sotto del medio edittale (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 — 01) e ha compiuto aumenti non elevati per i rimanenti reati (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene), non concedendo la sospensione condizionale in ragione della misura dalla pena finale, superiore ai limiti di legge; rispetto a tale iter, il ricorso finisce per perorate un diverso appezzamento di merito, qui non consentito per il tramite pure di un richiamo generico agli elementi che non sarebbero stati considerati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm