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Ordinanza — n. 4859/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of defense rights due to crime reclassification and procedural transmission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4859/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Papallo inadmissible, rejecting his claim that the appellate court violated his defense rights by reclassifying the crime. The court found the reclassification was based on the defendant's own complaints and resulted in a lighter sentence, thereby excluding any violation of constitutional guarantees. Additionally, the transmission of files to the prosecutor regarding a potential additional offense was deemed non-impugnable as it lacked interest and did not compromise the defense.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; Art. 111 Cost.; The reclassification of a fact into a less serious offense following the defendant's complaints, without aggravating the sanction, does not violate the right of defense or fair trial guarantees.

Parole chiave

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reclassification of crime violation of defense rights appellate court procedure mitius sentencing inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Rilevato che Salvatore Papallo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha qualificato ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (capo c.
Art. 497-bis cod. pen.
della rubrica) il fatto per cui l'imputato aveva riportato condanna in primo grado (per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
279142 - 02), sia perché non rientra tra i provvedimenti oggettivamente impugnabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
279142 - 02), sia perché non rientra tra i provvedimenti oggettivamente impugnabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 494 cod. pen
Rilevato che Salvatore Papallo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha qualificato ai sensi dell'art. 494 cod. pen.
art. 111 Cost
art. 497-bis cod. pen
della rubrica) il fatto per cui l'imputato aveva riportato condanna in primo grado (per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
279142 - 02), sia perché non rientra tra i provvedimenti oggettivamente impugnabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025
Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv.
Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019
287796 - 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv.
Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017
Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, L., Rv.
Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025
270206 - 01; Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Degachi, Rv.
Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019
Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALLO SALVATORE nato a NAPOLI il 23/09/1953 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Papallo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha qualificato ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (capo c. della rubrica) il fatto per cui l'imputato aveva riportato condanna in primo grado (per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.), confermandone la responsabilità penale e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ragione della riqualificazione del delitto contestato, è inammissibile poiché: - la riqualificazione del fatto come contestato nel meno grave delitto di cui all'art. 494 cod. pen.

è stata disposta dalla Corte di appello in accoglimento delle doglianze prospettate con il gravame, e dunque proprio a seguito del dispiegarsi del diritto di difesa, senza operare alcuna modifica in peius del trattamento sanzionatorio, il che esclude con evidenza la violazione del diritto di difesa e delle garanzie del giusto processo di cui agli art. 111 Cost. e 6 CEDU (cfr. Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01), che il ricorso in effetti non indica in alcun modo; ragion per cui l'impugnazione in parte qua è manifestamente infondata e generica; - la disposta trasmissione degli atti, da parte dello stesso Giudice di appello, al Pubblico ministero per le sue determinazione in ordine alla sussistenza nella specie di un ulteriore fatto da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 497-bis cod. pen. (cfr.

Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, L., Rv. 270206 - 01; Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Degachi, Rv. 287742 - 01) non è impugnabile sia per carenza di interesse, trattandosi di provvedimento meramente processuale tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato (cfr. Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv. 279142 - 02), sia perché non rientra tra i provvedimenti oggettivamente impugnabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de