Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new legal arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paolo Cesarini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cesarini argued that the Court of Appeal failed to join related proceedings and misapplied criminal law regarding liability, but the Court found these claims merely repetitive of arguments already rejected in the second instance. The Court ruled that the appeal lacked novelty and did not challenge the logical structure of the lower court's reasoning, which was deemed sufficient and unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grievances already decided in the second instance without presenting new legal arguments or logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Cesarini, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte d'appello disatteso la richiesta, già dedotta in secondo grado, di riunione del procedimento de quo con altro precedente, nonché in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., non è consentito, in quanto meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla riunione dei procedimenti in applicazione del reato continuato e pagg. 5-6 sulla deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile in quanto specifica, dettagliata e logica, nonché corroborata da plurimi riscontri, come dichiarato, altresì, dal teste Alfonsi), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che lo stesso motivo è altresì manifestamente infondato, perché prospetta vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, puntualmente risponde alle doglianze del ricorrente con argomentazioni non suscettibili di censura in questa sede, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i