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Ordinanza — n. 4812/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for criminal liability and sentencing mitigation denials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4812/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Crognale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Crognale argued that the lower court's judgment lacked proper reasoning regarding his criminal liability under Article 635 and the denial of statutory mitigation under Article 62. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed on appeal, noting the lower court had adequately addressed the evidence and specific reasons for denying leniency.

Regesto Legislator

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Art. 635, comma 2, n. 1 c.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: Appeals claiming a lack of reasoning or motivation in criminal judgments are inadmissible if they merely reiterate grievances already rejected on appeal with specific arguments.

Parole chiave

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criminal liability reasoning statutory mitigation denial lack of motivation appeal repetitive grievances inadmissible appeal ricorso per risarcimento danni motivazione inadeguata delle censure costituzionali danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 635, second comma, paragraph 1, Criminal Code
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Crognale, ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie: il primo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n.
Art. 62, paragraph 4, Criminal Code
pen.; il secondo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.; il terzo, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Crognale, ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie: il primo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.; il secondo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; il terzo, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che il giudice adito ha invero adeguatamente motivato in ordine alle doglianze (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione del compendio probatorio e alla fondatezza delle argomentazioni del giudice di prime cure, tenuto conto delle deposizioni dei testi escussi in udienza e di quanto avvenuto alla presenza degli operanti intervenuti sul luogo e al tempo del fatto; si vedano altresì, alla stessa pagina della sentenza impugnata, le ragioni di diniego di qualsivoglia mitigazione della pena, quali la mancanza di elementi positivi che giustifichino l'applicazione delle attenuanti generiche e il non irrisorio valore del bene danneggiato ad esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il