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Ordinanza — n. 4811/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific reasoning regarding criminal sentence calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4811/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Arcuni inadmissible due to a generic and insufficiently specific challenge regarding the sentence. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's appropriateness, but the court held that such re-evaluation is prohibited in cassation proceedings. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately justified the penalty by considering specific aggravating factors like the violent nature and timing of the acts.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it seeks a new evaluation of the sentence's appropriateness, as the supreme court cannot substitute its own judgment on the congruity of the penalty imposed by the lower court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Sentence Appropriateness Lack of Specificity Inadmissible Motive sanzioni penali attenuazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018
281521 - 01); che lo stesso motivo è comunque inammissibile perché non è consentita, in sede di legittimità, la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCUNI GIUSEPPE ANTONINO nato a PALERMO il 27/10/1991 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Antonino Arcuni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione della pena, è generico per radicale mancanza di specificità, attesa l'assenza di qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che lo stesso motivo è comunque inammissibile perché non è consentita, in sede di legittimità, la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che la corte d'appello ha adeguatamente motivato in punto di calcolo del trattamento sanzionatorio, rilevando l'impossibilità di giungere ad una mitigazione della pena in ragione di plurimi elementi, tra i quali, la stretta concatenazione dei fatti in contestazione, l'orario notturno e le modalità violente atte a destare allarme sociale (come indicato a pag. 5 della sentenza impugnata con specifico riferimento al diniego di applicazione delle attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27