Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances and sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for violating procedural rules regarding the review of first-instance judgments. The appellant argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances and in setting the sentence, but the court held that such arguments are not permissible in a third-instance proceeding. The decision rests on the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate the congruity of the penalty or require the lower court to consider every favorable element, provided its reasoning is logical and based on decisive factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the determination of the penalty are inadmissible in third instance, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of the penalty's congruity or demand the lower court to consider all favorable elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIENI SHANA nato a CALCINATE il 13/09/1998 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Shana Foglieni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto anzi corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per violazione dell'art. 133, cod. pen. nella determinazione della pena, è anch'esso non consentito in sede di legittimità, atteso che è da ritenersi inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che la corte di merito ha adeguatamente motivato con riferimento alla congruità della pena e al diniego di applicazione delle predette attenuanti, in ragione della mancanza di elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento, corroborata, altresì, dalla personalità dell'autrice, dedita alla commissione di reati contro il patrimonio - come attestato dai plurimi precedenti penali specifici - e dalla sua condotta processuale non collaborativa (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso