Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Scardi's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Scardi argued for vitiating the credibility assessment of the victim and claimed violations of penal law regarding aggravating circumstances. The court rejected these claims as merely reiterative of arguments already dismissed in the appellate proceedings and lacking novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds; mere repetition of appellate complaints renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDI FILIPPO nato a PIACENZA il 05/07/1969 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; si
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Filippo Scardi, letta la memoria dell'avv. Stefano Caroli, difensore dello Scardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione e di travisamento della prova, in ordine al vaglio di attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, comma quarto, e 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello, con motivazione esente da manifeste illogicità (si veda in particolare pag. 5 relativa alla specificità delle dichiarazioni della Militello), quanto alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita sulla base delle sue dichiarazioni prive di aporie e, anzi, sorrette da riscontri, sicché le stesse sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (in senso conforme a Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale per la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, giacché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete, giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 5 con riferimento alla circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il pericolo di un timore immaginario e pag. 6 relativamente alla circostanza della minorata difesa, ritenute entrambe sussistenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27