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Ordinanza — n. 4808/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting new evidence or re-evaluating trial facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4808/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Cerardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding evidence in a fraud conspiracy case, but the court found this merely requested a different interpretation of existing trial data. The court ruled that it cannot re-evaluate facts or test the logic of the lower court's reasoning, which was deemed sound and legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or test the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such requests inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Court of Cassation inadmissible appeal fraud conspiracy preclusion principle evidence re-evaluation truffa in materia di prestazioni contraffazione di merci lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERARDI ANTONIO nato a CROTONE 11 14/09/1994 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cerardi Antonio, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione e, il primo motivo, anche la mancata assunzione di una, peraltro non specificata, prova decisiva, con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di truffa in concorso, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sicché non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della truffa e al consapevole concorso del ricorrente nella consumazione della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 ge