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Ordinanza — n. 4806/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of contradiction in lower court's criminal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Radu Cociu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cociu argued that the lower court's reasoning regarding the criminal offense of 628 of the Penal Code was illogical and contradicted itself. The court rejected this claim, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate the facts or test the logical consistency of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The Supreme Court lacks the authority to re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged illogicality or contradiction inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical consistency review contradictory reasoning Supreme Court powers lower court reasoning ripudiazione reato di coazione commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCIU RADU nato il 19/11/1984 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Radu Cociu, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gen