Italian Supreme Court dismisses appeal as merely reiterative of previously rejected arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of complaints already dismissed on appeal. The appellant, Maguette Seck, argued a violation of law concerning criminal liability for offenses under Articles 56 and 629 of the Penal Code, specifically regarding a threat made to the victim. The court rejected this claim as legally unfounded and lacking new arguments, citing established precedent that such repetitive grounds do not warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 629 cod. pen.; An appeal based solely on the reiterative repetition of grounds already rejected in the appellate judgment is inadmissible as it lacks novelty and merits no further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MAGUETTE nato il 20/11/1991 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maguette Seck, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede, giuridicamente corrette e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla minaccia rivolta alla persona offesa per la restituzione del bene); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 202