Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grounds and lack of new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Filippo Finocchiaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the facts under specific articles of the Penal Code, claiming violations of law and insufficient motivation. The court rejected these claims as merely reiterative of arguments already fully addressed and dismissed without logical flaws in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624, 628 c.p.; Reiterative grounds in cassation appeals are inadmissible when they merely propose alternative readings of facts already decided without new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIARO FILIPPO nato a CATANIA il 24/10/1991 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Filippo Finocchiaro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui agli artt. 56, 628, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 56, 624, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata con riferimento alla sequenza dei segmenti della condotta e alla configurabilità della rapina in forma tentata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 20