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Ordinanza — n. 4803/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4803/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was a mere repetition of complaints already rejected at the appellate level. The appellant argued for a violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure regarding the motivation of the judgment on criminal responsibility, but the court found these arguments generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it offered no new legal analysis to justify a re-examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; An appeal based solely on the reiterative repetition of grievances already disallowed in the judgment under review is inadmissible if it lacks determinate and specific legal arguments.

Parole chiave

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repetitive grounds appeal inadmissible criminal appeal violation of law lack of motivation Cassazione Rome ricompensa altri capi d'accusa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdesslam Benhjila, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
8 della sentenza impugnata con riguardo alla configurabilità del reato di ricettazione a carico del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENI-UILA ABDESSLAM (CUI043RD61) nato il 06/01/1995 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdesslam Benhjila, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata con riguardo alla configurabilità del reato di ricettazione a carico del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758 -01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di determinatezza e di specificità, in ragione della mancata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 ge